Le sentenze gemelle della Corte di Cassazione (n. 2526 e n. 2528 del 5 febbraio 2026) stabiliscono che, nei sinistri stradali con animali selvatici, non opera alcuna presunzione automatica di risarcimento a favore del conducente. A differenza di quanto avviene per gli animali in custodia (art. 2052 c.c.), il danneggiato non può limitarsi a provare il fatto dell’incidente per ottenere il risarcimento. Deve dimostrare tre elementi essenziali: la dinamica del sinistro, il nesso causale tra il comportamento dell’animale e il danno subito, e l’assenza di propria condotta colposa.
La responsabilitĂ della Regione come gestore
La fauna selvatica appartiene alpatrimonio indisponibile dello Statoed è gestita dalle Regioni. Per questo, la responsabilità dell’ente pubblico non richiede la prova di una specifica negligenza: deriva direttamente dall’attività di gestione della fauna. La Regione può tuttavia liberarsi dalla responsabilità dimostrando il caso fortuito o la condotta esclusiva del conducente quale causa dell’incidente.
Cosa deve dimostrare la Regione
Per escludere o ridurre la propria responsabilità , la Regione deve provare alternativamente: laforza maggiore(impossibilità assoluta di prevenire la presenza dell’animale sulla carreggiata) oppure lacondotta esclusivamente colposa del conducente, che abbia reciso il nesso causale tra la gestione della fauna e il danno. Non è sufficiente dimostrare l’adozione di misure generali di prevenzione.
Impatto pratico per studi legali e assicurazioni
Le sentenze 2526 e 2528/2026 ridisegnano la strategia processuale in queste controversie. Il legale del danneggiato deve costruire una prova puntuale della dinamica, possibilmente supportata da rilievi fotografici, testimonianze e perizie. Il legale della Regione dovrà invece raccogliere elementi che dimostrino l’adozione di misure concrete e l’imprevedibilità della presenza dell’animale.