Cassazione civile, sez. III, 03 novembre 2025, n. 29063.Pres. De Stefano. Est. Gianniti.
In tema di opposizione agli atti esecutivi, l´opponente, nel dedurre la nullità o l´inesistenza della notifica del titolo, del precetto o del pignoramento, ha comunque l´onere di mostrare e provare il momento - diverso dalla data della ritenuta viziata - in cui ha avuto la conoscenza legale o di fatto dell´atto operativo opposto, in quanto la mancata dimostrazione di tale momento impedisce di verificare il rispetto del termine di decadenza per la proposizione della notifica dell´opposizione, con conseguente inammissibilità della stessa.