Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda una donna che aveva contestato la decisione dei giudici di secondo grado, i quali le avevano negato il contributo mensile chiesto all´ex marito. Secondo la ricorrente, i magistrati avrebbero fondato il loro giudizio esclusivamente sulla relazione investigativa, senza considerare che questa prova non dimostrava un inserimento lavorativo stabile e continuativo. La Corte di Cassazione ha però respinto il ricorso, confermando che la decisione della Corte distrettuale era corretta e supportata da elementi concreti. Dalle indagini era infatti risultato che la donna, dopo la separazione, si recava quotidianamente presso una società immobiliare. L´investigatore incaricato dall´ex marito aveva documentato minuziosamente questi spostamenti, raccogliendo prove fotografiche e cronologiche della presenza costante della signora presso la sede dell´agenzia. Questa regolarità negli orari e la continuità delle visite hanno rappresentato, per i giudici, elementi inequivocabili di un´attività lavorativa effettiva. La Cassazione ha quindi concluso che la donna si era "proficuamente attivata" per raggiungere una propria autonomia economica, rendendo così ingiustificata e priva di fondamento la richiesta di mantenimento rivolta all´ex coniuge. Il comportamento - documentato dall´investigatore - ha dimostrato che non esisteva più quella condizione di bisogno e dipendenza economica che giustifica il sostegno post-matrimoniale.