La Suprema Corte con il provvedimento del 21.7.2025 ha ritenuto lecito il patto stipulato dai coniugi con scrittura privata nel novembre 2011, ben prima della separazione intervenuta
nel 2019, volto a regolamentare i rapporti patrimoniali all’avverarsi della condizione sospensiva, evento ritenuto dalle parti futuro ed incerto. Con il menzionato accordo il marito, riconosciuto che la consorte aveva contribuito con il proprio stipendio al benessere della famiglia e al pagamento del mutuo contratto per la ristrutturazione dell´appartamento solo a lui intestato, e che la somma depositata sul conto corrente proveniva dall´eredità dei di lei genitori, dichiarava che, in caso di separazione, sarebbe divenuto debitore nei confronti della moglie della somma di Euro 146.400,00, mentre quest´ultima avrebbe rinunciato, in suo favore, ad alcuni beni mobili (imbarcazione, arredo dell’ap-
partamento, somme di denaro depositate in conto corrente). Il Tribunale adito dalle parti aveva accolto la domanda proposta dalla Signora volta ad accertare validità ed efficacia della scrittura privata nonché alla condanna del marito al pagamento della somma convenuta nella scrittura stessa.
I Giudici di secondo grado hanno ritenuto pienamente validi gli accordi intervenuti tra i coniugi che intendono regolamentare i rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio.
L´obbligazione restitutoria assunta dal marito trovava la sua ragion d´essere, una volta
verificatasi la separazione, nel riequilibrio delle risorse economiche che i coniugi avevano
voluto reciprocamente assicurarsi e non aveva a che fare con il diritto/dovere di assistenza morale e materiale durante il matrimonio.
Con il ricorso proposto avanti
la Corte di Cassazione, il marito ha lamentato tra l’altro che i Giudici di prime cure avrebbero
erroneamente qualificato l’accordo intervenuto tra le parti non dichiarando il medesimo
nullo perché contrario alle norme imperative disciplinatrici del rapporto matrimoniale.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso richiamando l’orientamento secondo cui gli
accordi con i quali i coniugi fissano in sede di separazione il regime giuridico del futuro ed
eventuale divorzio, sono nulli per illiceità della causa, anche nella parte in cui concernono l´assegno divorzile, che per la sua natura assistenziale è indisponibile, in quanto diretti, im-
plicitamente o esplicitamente, a circoscrivere la libertà di difendersi nel giudizio di divorzio.
La Corte di Cassazione ha, invece,
“riconosciuto piena validità all´accordo tra i coniugi
che vogliano regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell´autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi
meritevoli di tutela, ai sensi dell´art. 1322, secondo
comma, cod. civ., essendo, infatti, il fallimento del matrimonio non causa genetica dell´accordo, ma mero evento condizionale".
La scrittura in esame risulta dunque perfettamente lecita, perché prevede un riconoscimento di debito in favore della moglie, a fronte dell´apporto fi-
nanziario della stessa per il restauro dell´immobile di proprietà del marito e per l´acquisto del mobilio e di beni mobili registrati, ma riconosce anche al marito un´imbarcazione, un motociclo, l´arreda-
mento della casa familiare, nonché una somma di denaro, regolamentando in modo libero, ragionato ed equilibrato l´assetto patrimoniale dei co-
niugi in caso di scioglimento della comunione legale. Neppure, nel caso di specie, ricorre la previsione di cui all’art. 1354 cc. c.1, in forza della
quale è nullo il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all´ordine pubblico o al buon
costume, ed ancora l´importo in questione non rappresenta una somma "una tantum" tale da interferire con la disciplina dell´assegno divorzile, in
quanto nella scrittura non si rinviene né la dicitura "una tantum", né una rinuncia esplicita all´assegno di mantenimento. L’ordinanza in oggetto ha quindi spianato la strada agli accordi prematrimoniali ancora assai poco diffusi nel nostro paese ma utilissimi a limitare contenziosi attinenti a gran parte di questioni economiche tra coniugi in caso di separazione.