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Affidamento dei figli - modifica della residenza del minore

  • 19/01/2026

Modifica della residenza del minore (Cc, articolo 337-ter; Costituzione, articolo 16; Cpc, articolo 473-bis.22, 473-bis.23, 473-bis.28 e 473-bis.39)

La scelta della residenza da parte del genitore costituisce l’esercizio di un diritto di libertà garantito dall’art. 16 della Costituzione per cui nel caso in cui il genitore intenda comunque modificare la propria residenza - come è avvenuto nel caso in esame - il Tribunale dovrà valutare se risponda maggiormente all’interesse del minore autorizzare il trasferimento, oppure se, al fine di garantire equilibrati e adeguati rapporti con entrambi i genitori nonché salvaguardare l’habitat del minore, la sua rete sociale, familiare e di amicizie, debba essere disposto un collocamento presso il genitore che non intende trasferirsi. Si tratta di una decisione particolarmente delicata perché spesso si risolve nella scelta del “male minore†in quanto interesse preminente dei figli è quello di poter mantenere rapporti significativi e continuativi con entrambi i genitori, mentre la distanza tra i luoghi di residenza inevitabilmente incide in negativo sulla quotidianità dei rapporti con il genitore non collocatario: conseguenza, questa, comunque ineluttabile, sia nel caso di collocamento presso il genitore che si trasferisce, sia nel caso di collocamento presso il genitore che resta.

E’ opportuno precisare che nell’effettuare tale scelta l’unico criterio utilizzabile per la necessaria individuazione del genitore collocatario prevalente sia da individuarsi nell’interesse morale e materiale del minore, senza che possa, in maniera avulsa dal caso concreto e dalle specifiche esigenze del minore, applicarsi il criterio della cd. maternal preference,

Nel caso in esame, il Collegio, sulla base degli elementi acquisiti, ha ritenuto maggiormente rispondente all’interesse del minore, il trasferimento con la madre.

Tribunale Modena, sezione I, sentenza 14 agosto 2025 n. 992

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