Il Tribunale di Bergamo afferma che l’art. 283 CCII consente l’esdebitazione anche al fallito che non abbia richiesto l’esdebitazione ex art. 279, purché meritevole e incapiente. La norma costituisce rimedio residuale e clausola di chiusura del sistema delle esdebitazioni, valorizzando il principio del favor debitoris e la funzione della “seconda chance”, con obbligo di comunicare eventuali utilità sopravvenute nei tre anni successivi, garantendo equilibrio tra tutela dei creditori e riabilitazione del debitore.”
Tribunale di Bergamo, Decreto di esdebitazione del Sovraindebitato incapiente, 15 luglio 2025.
Il decreto del Tribunale di Bergamo del 15 luglio 2025 offre un contributo significativo al dibattito sull’applicazione dell’art. 283 CCII, con particolare riguardo al soggetto già dichiarato fallito che non abbia presentato tempestivamente la domanda di esdebitazione ex art. 279 CCII.
La vicenda riguardava due fratelli, soci illimitatamente responsabili di una società in nome collettivo poi fallita, i quali – pur avendone i requisiti – non avevano richiesto l’esdebitazione entro l’anno dalla chiusura della procedura fallimentare. Solo nel 2024 essi avevano chiesto la nomina del Gestore della crisi per accedere al beneficio dell’esdebitazione dell’incapiente di cui all’art. 283, ottenendo parere favorevole dall’OCC.
La questione centrale era se l’ex fallito potesse ancora accedere a detto beneficio, pur avendo omesso di attivarlo nei termini di cui all’art. 279 CCII. Il Tribunale, adottando una lettura sostanzialista, ha affermato che le due disposizioni non sono alternative ma complementari, costituendo tappe di un sistema unitario di progressiva liberazione dal debito ispirato al principio della second chance.
Il Giudice ha evidenziato che il legislatore ha delineato un modello “a cerchi concentrici”: dapprima l’esdebitazione nel corso della liquidazione giudiziale (artt. 280 ss.), poi quella post-fallimentare (art. 279) e, infine, il rimedio residuale dell’art. 283, destinato a chi, pur meritevole, rimane definitivamente incapiente. Da ciò discende che la mancata attivazione del rimedio ordinario non consuma il diritto alla liberazione, ove sussistano buona fede e incapacità economica.
Un passaggio rilevante del decreto precisa che «l’intervenuta chiusura della procedura fallimentare preclude ogni ricorso tardivo all’art. 279, ma non incide sull’ammissibilità della domanda ex art. 283, rimedio di portata generale rivolto a qualunque debitore non in grado di offrire utilità presenti o future». Tale affermazione valorizza la funzione sistematica dell’art. 283 CCII quale norma di chiusura del sistema delle esdebitazioni, coerente con l’art. 9 della legge delega n. 155/2017 e con il principio del favor debitoris.
Nel caso concreto, i ricorrenti percepivano redditi inferiori alle soglie minime di sussistenza e presentavano debiti residui per oltre 300.000 euro ciascuno, già in parte soddisfatti nella liquidazione. Accertata la meritevolezza, il Tribunale ha concesso l’esdebitazione ex art. 283 CCII, imponendo ai debitori l’obbligo di comunicare annualmente eventuali utilità sopravvenute nei tre anni successivi, a pena di revoca del beneficio, conformemente a quanto previsto dai commi 1 e 2 della norma. Come chiarito nel decreto, «resta ferma l’esigibilità del debito laddove, entro tre anni dal deposito, sopravvengano utilità ulteriori idonee al soddisfacimento dei creditori».
La decisione si colloca in una linea evolutiva già tracciata dal Tribunale di Torino, 10 marzo 2014, e dal Tribunale di Milano, 23 dicembre 2024, che avevano riconosciuto la possibilità per il fallito o l’imprenditore cessato di accedere alle procedure di sovraindebitamento e all’esdebitazione dell’incapiente.
Il provvedimento bergamasco conferma, dunque, una lettura inclusiva e pro-debitore dell’istituto, coerente con la funzione riabilitativa dell’esdebitazione nel diritto della crisi. Essa non è più vista come un privilegio, ma come uno strumento di effettiva “liberazione” del debitore onesto da un debito non più sostenibile, in equilibrio con l’interesse dei creditori e la reintegrazione sociale del soggetto indebitato.
In conclusione, la pronuncia del Tribunale di Bergamo contribuisce a consolidare una concezione moderna e sostanziale dell’esdebitazione, nella quale il principio del favor debitoris assume valore sistemico. L’art. 283 si afferma così come clausola di chiusura dell’intero impianto del C.C.I.I., capace di restituire piena efficacia al diritto alla “seconda possibilità” e di affermare, anche nel diritto dell’insolvenza, una logica di responsabilità equilibrata tra il debitore meritevole e la collettività dei creditori.