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Il video che può costare caro

  • 18/06/2026

IL VIDEO CHE PUÒ COSTARE CARO

Riconosciuto totalmente invalido e incapace di camminare.
Poi, sui social, compare mentre si muove serenamente senza alcun sostegno.
Miracolo, equivoco o possibile frode?
Spetterà agli investigatori verificare autenticità, data e contesto delle immagini. Ma quando una prestazione assistenziale viene ottenuta mediante artifici o raggiri, le conseguenze possono essere pesanti: processo penale, revoca del beneficio e restituzione delle somme percepite.
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1️⃣ IL FATTO
È notizia di questi giorni il caso di un uomo che, dopo essere stato riconosciuto totalmente invalido e incapace di deambulare autonomamente, tanto da ottenere la pensione di invalidità civile e l´indennità di accompagnamento, sarebbe stato "pizzicato" sui social in un video recente mentre camminava serenamente in posizione eretta e senza alcun sostegno.
No, almeno apparentemente, non si tratterebbe di un miracolo.
Naturalmente, le immagini diffuse sui social non consentono, da sole, di formulare giudizi definitivi: spetterà agli investigatori verificare l´autenticità del filmato, la data della registrazione, il contesto nel quale è stato realizzato e soprattutto la reale compatibilità di quei movimenti con le condizioni sanitarie riconosciute.
Lasciando, dunque, che le indagini facciano il proprio corso, cosa rischia chi ottiene e percepisce prestazioni assistenziali pubbliche rappresentando fraudolentemente una condizione sanitaria inesistente o molto più grave di quella reale?
2️⃣ LA TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE
Quando una pensione di invalidità o un´indennità di accompagnamento viene ottenuta attraverso una rappresentazione fraudolenta delle proprie condizioni di salute, può configurarsi il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, previsto dall´art. 640-bis c.p..
Perché sussista il reato è necessario che il beneficiario, mediante artifici o raggiri, induca concretamente in errore l´amministrazione pubblica, ottenendo un profitto ingiusto con corrispondente danno per lo Stato o per un altro ente pubblico[1].
Gli artifici o raggiri possono consistere, ad esempio, nella simulazione dell´incapacità di camminare, nell´utilizzo strumentale di una carrozzina durante le visite mediche, nell´alterazione volontaria dei propri comportamenti davanti alla commissione sanitaria oppure nella produzione di documentazione costruita per rappresentare una menomazione inesistente o molto più grave di quella effettiva.
Il delitto è punito con la reclusione da due a sette anni ed è procedibile d´ufficio.
Alle conseguenze penali si aggiungono quelle amministrative e patrimoniali: la prestazione può essere sospesa o revocata e l´ente erogatore può chiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite, soprattutto quando l´indebito sia stato determinato dal dolo dell´interessato.
3️⃣ I SOCIAL: DA VETRINA A BOOMERANG INVESTIGATIVO
Un tempo, per verificare se una persona dichiarata incapace di camminare fosse invece autonoma, erano necessari lunghi appostamenti, pedinamenti, controlli incrociati e servizi di osservazione.
Oggi, molto spesso, è lo stesso interessato a semplificare il lavoro degli investigatori, pubblicando spontaneamente fotografie e video della propria vita quotidiana.
I social network, nati come vetrine nelle quali mostrare la versione migliore di sé, possono così trasformarsi in un autentico boomerang investigativo: ciò che viene pubblicato per ottenere visualizzazioni, approvazione o notorietà può diventare un elemento da acquisire, verificare e confrontare con quanto dichiarato agli enti pubblici e con la documentazione sanitaria prodotta.-
Insomma, prima bisognava seguire il presunto falso invalido. Oggi, qualche volta, è lo stesso a lasciare dietro di sé una dettagliata scia digitale…
NOTE
[1] Occorre, tuttavia, una precisazione. Non ogni dichiarazione falsa o omissione comporta automaticamente l´applicazione dell´art. 640-bis c.p. Quando manchi una vera attività fraudolenta capace di indurre in errore l´amministrazione e il beneficio sia stato conseguito soltanto attraverso dichiarazioni o documenti falsi, oppure mediante l´omissione di informazioni dovute, può trovare applicazione la diversa fattispecie dell´indebita percezione di erogazioni pubbliche, prevista dall´art. 316-ter c.p.
La qualificazione giuridica dipende, pertanto, dalle concrete modalità attraverso le quali la prestazione è stata richiesta, ottenuta e successivamente mantenuta.

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