Cassazione civile, sez. II, 28 marzo 2025, n. 8252.Pres. Falaschi. Est. Scarpa.
L´art. 1134 cc secondo cui il condominio non ha diritto al rimborso di spese fatte senza autorizzazione dell´amministratore e dell´assemblea, trova applicazione solo nel caso in cui le spese si richieste alla riparazione di cose comuni e non pure allorché afferiscono ad opere dalle stesse effettuate nell´ambito della sua proprietà singola al fine di accertare le cause del danno verificatosi e la sua derivazione o meno dalla rottura di un impianto condominiale.
La sentenza della Cassazione civile, Sez. II, 28 marzo 2025, n. 8252, stabilisce che il "vespaio" (lo strato di materiale inerte sotto il pavimento del piano terra) non è una parte comune dell´edificio condominiale ai sensi dell´art. 1117 c.c., ma un manufatto distinto che serve da isolante e si configura come parte dell´area di proprietà esclusiva del piano terra.
Natura del vespaio: Il vespaio non rientra nel concetto di suolo comune, che include l´intero edificio dalle fondazioni al tetto e il terreno su cui poggia, ma costituisce un elemento aggiunto alla soletta del piano terra.
Funzione del vespaio: La sua unica funzione è isolare il pavimento del piano terra dalla superficie di sedime.
Proprietà esclusiva: Di conseguenza, il vespaio non è di proprietà comune, bensì è da considerarsi parte del bene esclusivo dell´unità immobiliare al piano terra.