Si definisce “patto di stabilità” la clausola, eventuale ed accessoria, inserita all’interno del contratto di lavoro che mira a garantire una durata minima del rapporto tra datore e dipendente.
Si sostanzia, pertanto, in un impegno a non recedere dal rapporto di lavoro per un determinato periodo di tempo, espressamente pattuito nella clausola.
Tale accordo è spesso utilizzato per fidelizzare il personale e proteggere l’investimento dell’azienda in termini di formazione e sviluppo del lavoratore. L’assunzione di nuovo organico rappresenta, difatti, per le imprese un investimento sia in termini economici sia in termini di tempo e risorse umane dedicate alla formazione e all’inserimento del lavoratore; per tale ragione, nell’ambito dell’autonomia privata al datore di lavoro è consentito di tutelare il proprio investimento attraverso strumenti quali il patto di stabilità.
Corte d´appello lavoro Bologna sentenza n. 73 del 17 febbraio 2025:
il patto di prolungamento del preavviso stipulato nel contratto di lavoro subordinato costituisce pattuizione valida ed efficace quando prevede un corrispettivo determinato o determinabile a favore del lavoratore, anche se erogato pro tempore in ragione della durata del rapporto, non sussistendo nullità per indeterminatezza dell´oggetto ove sia stabilito un importo minimo garantito corrispondente alla durata minima del rapporto. L´incremento successivo del corrispettivo rappresenta elemento favorevole al lavoratore che non determina alcuna nullità della pattuizione. Non configura aleatorietà del corrispettivo l´introduzione di clausole di malus e claw-back imposte dalla normativa di vigilanza bancaria, atteso che tali previsioni, ove del caso nulle, non comportano nullità dell´intero patto di prolungamento del preavviso per il principio di conservazione del contratto ex articolo 1419 codice civile. Al patto di prolungamento del preavviso non si applica l´articolo 1341 comma secondo codice civile quando il contratto di lavoro non costituisce contratto per adesione, contenendo clausole particolari evidentemente pattuite tra le parti, ovvero quando la pattuizione prevede prestazioni corrispettive e non mera limitazione della libertà contrattuale. Non sussiste vessatorietà della clausola di prolungamento del preavviso quando il lavoratore riceve congruo compenso per l´assunzione dell´obbligazione, rientrando nella libera disponibilità del lavoratore subordinato la facoltà di recesso dal rapporto e non contrastando con alcuna norma dell´ordinamento giuridico le clausole che prevedano limiti all´esercizio di detta facoltà mediante obbligo risarcitorio per dimissioni anticipate. Il patto di prolungamento del preavviso e il piano di retention hanno cause diverse e non sovrapponibili, perseguendo il primo la finalità di garantire al datore di lavoro maggior lasso temporale prima dell´effettivo recesso in funzione organizzativa, mentre il secondo mira a incentivare la permanenza del dipendente in determinato arco temporale senza assunzione di specifiche obbligazioni. L´esistenza di piano di retention non determina difetto sopravvenuto di causa del patto di prolungamento del preavviso, operando i due istituti su piani differenti con diverse funzioni e applicazione temporale. La previsione contrattuale di recesso dal patto di prolungamento del preavviso con preavviso di nove mesi non comporta riduzione del preavviso per recesso dal rapporto di lavoro, operando su piani diversi con differenti funzioni. Non è configurabile riduzione di penale quando la pattuizione non prevede clausola penale e l´indennità sostitutiva del preavviso ha natura indennitaria e non risarcitoria. Il piano di retention costituisce valida liberalità condizionata quando prevede dazione di somma una tantum per fidelizzazione senza assunzione di obbligazioni da parte del lavoratore, non richiedendo corrispettivo sinallagmatico. L´indennità sostitutiva del preavviso, avendo natura indennitaria e non risarcitoria, deve essere liquidata al lordo fiscale secondo le regole ordinarie, non trovando applicazione l´articolo 150 decreto legge numero 34 del 2020 che disciplina le restituzioni. Le somme erogate a titolo di retention devono essere restituite al netto delle ritenute subite ai sensi dell´articolo 150 decreto legge numero 34 del 2020, applicandosi la norma alle somme restituite dal primo gennaio 2020 con salvezza dei soli rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del decreto.