“È illegittimo il divieto assoluto, previsto dall’art. 7‑comma 3‑quater del d.l. 158/2012 (‘decreto Balduzzi’), di mettere a disposizione in qualsiasi pubblico esercizio apparecchiature, anche a uso occasionale, che consentano di giocare su piattaforme online, in quanto la norma risulta irragionevole ed eccessivamente inclusiva e comprensiva di comportamenti con diverso grado di disvalore, in contrasto con gli articoli 3, 25, 41, 42 e 117 Cost.”
In sostanza, la Corte ha ritenuto che:
• Il divieto, per quanto volto a contrastare la ludopatia, sia irragionevole perché applicato in modo indiscriminato (colpisce anche PC a uso libero non destinato al gioco) .
• Vi è disproporzione tra obiettivo (tutela della salute) e restrizione (libertà d’impresa e riservatezza degli utenti) .
• Ne deriva la dichiarazione di incostituzionalità per violazione dell’art. 3 (uguaglianza), art. 41 (libertà d’impresa), art. 25 (principio di legalità), art. 42 (proprietà) e art. 117 Cost., in relazione a diritti europei.
In pratica, la Consulta ha annullato sia il divieto, sia la sanzione fissa di 20.000 € prevista dalla legge di stabilità 2016. Rimane ora in capo al legislatore l’onere di proporre misure alternative efficacI.