Cassazione civile, sez. II, 15 Gennaio 2025, n. 1002. Pres. Falaschi. Est. Giannaccari.
L´obbligo di comunicare i dati dei condomini morosi (e la conseguente legittimazione passiva in caso di azione giudiziale) spetta all´amministratore in proprio, trattandosi di un dovere legale di cooperazione con i creditori funzionale al rispetto dell´ordine di escussione contemplato dal comma 2 dell´art. 63 disp. att. c.c., che è estraneo al rapporto di mandato intercorrente con il condominio e la cui violazione dà luogo, pertanto, a una responsabilità di tipo aquiliano