Cassazione civile, sez. I, 27 Febbraio 2025, n. 5190. Pres. Marulli. Est. Dal Moro.
Il requisito della «forma scritta» è da intendere non in senso strutturale, bensì funzionale. Pertanto, la consegna della documentazione contrattuale attiene non alla fase della esecuzione contrattuale, ma a quella della stipulazione dello stesso, con la conseguenza che la mancata consegna della relativa documentazione importa la nullità del contratto.