Cassazione, Sez. III civ., ord. n. 25301 del 14
settembre 2026
Accade piĂą spesso di quanto si pensi: l´amministratore che gestisce piĂą stabili usa la cassa di uno per coprire i debiti di un altro. Quando l´ammanco emerge, a chi deve rivolgersi il condominio danneggiato?
La Corte di Cassazione ha dato una risposta netta: il condominio impoverito può agire direttamente contro quello che ha ricevuto il denaro.
Nel caso esaminato, tra il 2009 e il 2011 l´amministratore aveva emesso quattro assegni non trasferibili, per 7.500 euro complessivi, dal conto di un condominio a favore di un altro. Il condominio beneficiario si difendeva sostenendo che l´unica strada fosse l´azione risarcitoria contro l´amministratore.
La Corte non è stata d´accordo. La ripetizione dell´indebito (art. 2033 c.c.) ha natura oggettiva e prescinde da dolo o colpa: basta che una somma sia passata da un patrimonio all´altro senza titolo. Inoltre l´amministratore agisce come mandatario con rappresentanza, sicchĂ© le sue operazioni bancarie restano riferibili al condominio anche quando abusive o penalmente rilevanti.
Sul piano probatorio, gli assegni e gli addebiti in conto fanno presumere il pagamento; spetta a chi ha ricevuto dimostrare il contrario, producendo i propri estratti conto.
Le azioni contro l´amministratore restano autonome e non bloccano la restituzione.
In concreto: al cambio di amministratore conviene verificare subito gli estratti conto, e in caso di movimenti ingiustificati verso altri stabili si può agire direttamente per il recupero.