La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 15785/2025 si sofferma nuovamente sulla applicabilità o meno della causa di non punibilità di cui all´art. 131-bis cod. pen. al reato di omesso versamento dell´assegno di mantenimento in favore del figli minori.
Il caso: il Tribunale di Castrovillari applicava a Tizio la causa di non punibilità di cui all´art. 131-bis cod. pen. in ordine al delitto di omesso versamento dell´assegno di mantenimento nei confronti del figlio minorenne.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro propone ricorso in cassazione deducendo violazione di legge in relazione all´art. 131-bis cod. pen. e illogicità della motivazione in quanto il Tribunale, con formule stereotipate, aveva giustificato la sussistenza dei requisiti della causa di non punibilità in assenza di qualsiasi elemento concreto ed in contrasto con le risultanze processuali: nel caso in esame, infatti, Tizio non aveva mai ottemperato al suo obbligo di versamento della somma di 300 euro mensili per il mantenimento del figlio minorenne con condotta permanente - sino alla data della sentenza emessa 1´8 luglio 2024 - dato dimostrativo dell´ abitualità .
Continua in: Mantenimento figli: l´obbligo non può essere aggirato con regalìe o supplenza di terzi.