Cassazione civile, sez. III, 25 Febbraio 2025, n. 4963. Pres. Frasca. Est. Saija.
Ok Sinistro tra veicolo privato e veicolo espletante servizio urgente di pubblica sicurezza - Fuga del conducente del veicolo privato - Inseguimento da parte degli agenti di pubblica sicurezza - Proporzionalità - Accertamento riservato al giudice di merito - Conseguenze - Collisione tra i due veicoli - Art. 2054, comma 3, c.c. - Condizioni - Fattispecie in materia di tamponamento da parte di un’auto della Polizia Municipale.
In tema di circolazione stradale, ove il conducente di un veicolo non ottemperi all´ordine di arresto della marcia intimato, a norma dell´art. 192 c.d.s., dagli agenti della forza pubblica addetti ai servizi di polizia stradale, dandosi alla fuga con una condotta di guida idonea a cagionare pericolo per la pubblica incolumitĂ , e si verifichi una collisione con il mezzo della forza pubblica che si sia posto al suo inseguimento, dei danni subiti dagli stessi agenti rispondono integralmente il conducente del veicolo fuggitivo e il suo proprietario, ex art. 2054, comma 3, c.c. - nonchĂ©, se il veicolo responsabile non è assicurato, l´impresa designata per il Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada - quand´anche lo scontro sia stato determinato da un´azione cosciente e volontaria degli agenti di pubblica sicurezza, purchĂ© proporzionata al pericolo da evitare, non potendo trovare applicazione l´art. 2054, commi 1 e 2, c.c. trattandosi di condotta doverosa e, pertanto, scriminata dall´art. 51 c.p. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva escluso la concorrente responsabilitĂ degli agenti che, per fermare il veicolo fuggitivo, lo avevano deliberatamente tamponato).